Il Ministero del Lavoro, con la circolare nr.24/2011 (vedi allegato), ha stabilito che i tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo sono da considerarsi una categoria autonoma anche sul piano giuridico.
Pertanto, l’introduzione di un massimo di sei mesi di durata (contenuta nella manovra di Ferragosto) non si applica a tale tipologia di tirocini.
Tuttavia dureranno al massimo sei mesi, sulla base dell’art.7 del D.M. Lavoro 142/1988.