Tutte le srl potranno nascere prive di capitale, sarà sufficiente un solo euro per costituirne una. Tuttavia, qualora non si opti per la formula semplificata, la società dovrà accantonare il 20% degli utili fino a quando il capitale più le riserve non raggiungano i 10 mila euro. La società semplificata continuerà a esistere ma chi vorrà costituirla dovrà utilizzare un blindato statuto standard. È questo il contenuto di un emendamento al dl lavoro che in materia di srl, reintroduce di fatto le società a capitale ridotto, depotenziando, non poco le srl semplificate.
Srl semplificate
Il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (cosiddetto decreto lavoro) aveva già apportato alle srl semplificate rilevanti novità. Con l’art. 9, comma 13 dello stesso si era infatti prevista, da un lato l’abrogazione delle società a capitale ridotto costituite sulla base dell’art. 44 del dl 83/2012 convertito con legge n. 134/2012 nonché la ridenominazione delle srl a capitale ridotto fino ad allora costituite, in società semplificate. In merito a queste ultime, poi, veniva estesa la possibilità di attrarre soci di qualsiasi età (purché persone fisiche), la libera alienazione di quote fra i soci e la possibilità di nominare amministratori (atto costitutivo permettendo) anche soggetti non soci.