È prevista una proroga per l’autocertificazione della valutazione dei rischi da parte delle microimprese fino a 10 dipendenti: un decreto del Ministero del Lavoro in via di definizione contiene le procedure standardizzate che dovrebbero sostituire l’autodichiarazione del 30 giugno prossimo.
L’obbligo di provvedere alla valutazione del rischio insorge anche quando è presente in forza all’azienda un solo lavoratore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale con la quale lo stesso è inserito nell’organizzazione del datore di lavoro, compresi i casi in cui il lavoratore è presente al solo fine di apprendere un’arte, un mestiere o una professione. Nessuna diversificazione è prevista in materia di controlli sul rispetto della sicurezza per le realtà aziendali più piccole.
Le modalità di documentazione della valutazione del rischio è uno dei pochi adempimenti rispetto ai quali è prevista una semplificazione in relazione al profilo dimensionale dell’impresa. Infatti è previsto esplicitamente al comma 5 dell’articolo 29 del Testo Unico sulla Sicurezza che i datori di lavoro con massimo 10 lavoratori possono autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi.
L’autocertificazione comunque è solo la modalità di documentazione della valutazione: l’analisi dei rischi deve essere comunque effettuata, così come devono essere comunque adottate tutte le misure idonee a ridurre al minimo i rischi. In pratica il datore di lavoro può redarre una dichiarazione nella quale afferma di aver valutato il rischio senza provvedere alla stesura del documento.
Tuttavia, nel caso in cui si verifichi un infortunio, lo stesso datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare che il rischio è stato effettivamente valutato e che sono state effettivamente adottate le misure di protezione e prevenzione.
Trackbacks / Pingbacks