Il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva del 5%, da parte delle società di gestione del risparmio o degli intermediari depositari in relazione ai partecipanti qualificati ai fondi immobiliari, può essere effettuato fino al 16.01.2012, maggiorato dei relativi interessi e senza applicazione delle sanzioni. Slitta, quindi, la scadenza del 16.12.2011. È questa una delle principali novità contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato il 16.12.2011, che fornisce indicazioni sul regime fiscale dei fondi comuni d’investimento, recentemente modificato dal D.L. n. 70/2011 per contrastare l’utilizzo improprio dei fondi a ristretta base partecipativa.

 

Per quanto invece concerne la scadenza della seconda  rata,  deve essere versata entro il 16.06.2012. I partecipanti al fondo, che non si avvalgono per il pagamento dell’imposta sostitutiva di società di gestione del risparmio o degli intermediari depositari, devono effettuare il versamento nei termini e con le modalità previste per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2011. Per quanto concerne i codici tributo e le indicazioni per versare vai alla risoluzione n. 119/E/2011.