E’ possibile godere di agevolazioni fiscali anche per l’assunzione di familiari. A decretarlo è la normativa sugli incentivi per l’occupazione, la quale ai sensi dell’art. 71 L. 388/2000 elenca i requisiti soggettivi e oggettivi tassativi ai fini della fruizione dei benefici, senza alcun riferimento all’esclusione dell’agevolazione per l’assunzione dei familiari.
Il caso di specie riguarda un imprenditore che aveva usufruito dei benefici fiscali e degli incentivi all’occupazione per assumere un familiare, ma il Fisco aveva recuperato a tassazione le maggiori imposte negando al contribuente il diritto all’agevolazione. Nella sentenza 9298/2013, i giudici di legittimità spiegano che la normativa sugli incentivi per nuova occupazione elenca tutta una serie di requisiti soggettivi e oggettivi tassativi ai fini della fruizione dei benefici, senza però minimamente accennare al fatto dell’esclusione dell’agevolazione nel caso di assunzione dei familiari. Pertanto, si può desumere “a contrario” che la stessa normativa non escluda in alcun modo la possibilità di godere dell’agevolazione per l’assunzione di quest’ultimi. Anzi, conclude la Corte, in virtù del criterio sistematico di interpretazione è consentita l’applicazione dell’agevolazione del credito d’imposta, previsto dall’art. 7 Legge 388/2000, anche nel caso di assunzione di familiari non incidendo quest’ultimo nella determinazione del reddito d’impresa.