A seguito delle modifiche al D.Lgs. 81/08 intervenute con l’entrata in vigore del “Decreto del fare” (D.L. 69/13) e del “Jobs Act” (art. 20 D.L.vo 151/15) sono stati definiti i criteri di tutela dei volontari. In particolare il riscritto art. 3 comma 12-bis del D.Lgs. 81/08 prevede che nei confronti dei volontari del servizio civile, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni religiose ecc… si applicano le disposizioni di cui all’art. 21 dello stesso decreto (imprese familiari e lavoratori autonomi). Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.