gli importi delle deduzioni forfettarie sono state confermate in 48 euro a giornata.
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato che d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali nel 2025 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.
Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2024 nella misura di 48,00 euro.
La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
Riepologando gli importi sono i seguenti:
- per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, la deduzione forfetaria di spese non documentate è stabilita in 48 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero di viaggi;
- per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, la deduzione è pari a euro 16,8 (35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).
L’Agenzia delle entrate, con proprio comunicato stampa sempre del 13 giugno 2025 (C.S. A.d.E 13/6/2025), ha chiarito le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, precisando che la deduzione va riportata nei seguenti quadri e righi dei modelli Redditi 2025 PF e SP:
- nel quadro RF, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 (per i trasporti all’interno del Comune) e 44 (per i trasporti oltre tale ambito);
nel quadro RG, utilizzando nel rigo RG22 i codici 16 (per i trasporti all’interno del Comune) e 17 (per i trasporti oltre tale ambito).













